Anna Rita Parisi e Matteo Buccheri (Elections Hub)
Il 18 giugno prossimo si terranno in Iran le tredicesime elezioni presidenziali. Sarà eletto a suffragio universale diretto il nuovo Presidente della Repubblica che sostituirà l’uscente Hassan Rouhani, esponente del fronte moderato-riformista in carica dal 2013. Il quadro normativo attinente alla Presidenza della Repubblica è disciplinato dalla prima sezione del capitolo IX della Costituzione iraniana, che non indica un numero massimo di mandati presidenziali (della durata di quattro anni) per ciascun candidato, ma impedisce l’immediata ricandidatura a coloro che abbiano ottenuto due mandati consecutivi. Per poter comprendere e seguire le vicende elettorali del gigante persiano, è necessario prima scomporre il sistema politico della Repubblica Islamica dell’Iran. Il sistema politico della Repubblica Islamica dell’Iran L’Iran contemporaneo affonda le proprie radici nel 1979, il turning point per eccellenza non solo per il Paese ma per tutto il quadrante mediorientale. Nel febbraio di quell’anno venne portata a definitivo compimento la rivoluzione iraniana, con la quale venne rovesciata la monarchia autoritaria di Mohammad Reza Shah Pahlavi, la cui dinastia regnava dal 1925. Gli intenti rivoluzionari furono confermati nel mese successivo in un referendum, il quale sancì la nascita della Repubblica Islamica con quasi il 99% dei voti a favore. La nuova Costituzione, approvata con un risultato simile nel dicembre dello stesso anno, sostituì quella ormai desueta del 1906 e delineò l’impalcatura politica del nuovo Iran. La Repubblica Islamica dell’Iran è un sistema ibrido all’interno del quale convivono istituzioni repubblicane e islamiche. Inizialmente, però, l’ambizione del grande ayatollah Khomeini, leader indiscusso della rivoluzione grazie ai grandi tratti carismatici e alle straordinarie abilità comunicative, era quella d'istituire un governo puramente islamico. La ritrattazione del chierico sciita verso una forma più moderata fu dovuta, da un lato, dall’eterogeneità del fronte interno che aveva condotto la rivoluzione e, dall’altro, dalla necessità di ottenere consenso internazionale. All’interno della Repubblica Islamica, la bilancia del potere pende verso le istituzioni islamiche che rappresentano la volontà divina dello Stato e derivano da una distribuzione del potere dall’alto verso il basso. Esse sono la Guida Suprema (attualmente l’ayatollah Ali Khamenei), il Consiglio dei Guardiani, l’Assemblea degli Esperti e il Consiglio per il Discernimento. La Guida Suprema, necessariamente un membro del clero sciita, è l’istituzione più importante della Repubblica Islamica e rimane in carica a vita. In qualità di capo di stato, è al comando delle forze armate ed esercita funzioni d'indirizzo politico, di nomina e giudiziarie. Il Consiglio dei Guardiani è composto da 6 teologi, nominati direttamente dalla Guida Suprema e 6 giuristi, nominati per via indiretta anch’essi dalla Guida Suprema. Al Consiglio spetta il compito di assicurare la conformità delle leggi alla shari'a islamica e alla Costituzione, verificare il rispetto dei requisiti delle candidature per la Presidenza della Repubblica e filtrare anche i candidati alle elezioni parlamentari, nonché esercitare il proprio controllo sulla regolarità delle elezioni e dei referendum. L’Assemblea degli Esperti elegge la Guida Suprema, qualora non venga individuata da una netta maggioranza del popolo, e ne revoca la carica se non è più in grado di svolgere le proprie funzioni. È costituita da 88 membri, prima preselezionati dal Consiglio dei Guardiani e poi eletti ogni 8 anni a suffragio universale. Il Consiglio del Discernimento è stato istituito con la revisione costituzionale del 1989 per redimere le controversie tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani. Le istituzioni repubblicane sono il Parlamento (Majles) e la Presidenza della Repubblica. Detentore del potere legislativo, il Majles è eletto ogni 4 anni a suffragio universale diretto ed ha potere di controllo sull’esecutivo. L’istituzione repubblicana più importante invece è il Presidente della Repubblica, seconda carica nazionale e capo dell’esecutivo dopo la riforma del 1989 che ha abolito la carica di Primo Ministro. I candidati per entrambe le istituzioni repubblicane devono prima superare il filtro islamico del Consiglio dei Guardiani, che ha quindi una notevole influenza sia sul potere legislativo sia su quello esecutivo. Pertanto, nonostante le libere elezioni e la libertà di condurre la propria campagna elettorale, il sistema politico iraniano è definito ibrido, dal momento che l’omologazione dei candidati attuata dall’establishment islamico pregiudica la naturale competizione politica[1]. Il sistema elettorale iraniano Il sistema elettorale iraniano è basato sull’elezione diretta da parte dei cittadini aventi diritto di voto di tre organi dello Stato: il Majles, composto da 290 seggi, l’Assemblea degli Esperti (Majles-e Khobregān) e il Presidente. Secondo quanto stabilito dagli articoli 113 e 114 della Costituzione iraniana, il Presidente è la seconda carica più importante del Paese dopo la Guida Suprema (Rahbar) ed è eletto direttamente da tutti i cittadini maggiorenni per un mandato di quattro anni. Per una possibile rielezione sono consentiti due mandati consecutivi e un eventuale terzo mandato non consecutivo. I candidati alle elezioni presidenziali devono soddisfare una serie di qualifiche espresse nell’articolo 115 della Costituzione. Il Presidente può essere eletto solo tra illustri personalità religiose o politiche che abbiano i seguenti requisiti: essere di origine iraniane e in possesso della cittadinanza iraniana, essere competente e giudizioso, avere una buona reputazione, onestà e devozione, essere sincero e fedele agli elementi fondanti della Repubblica Islamica dell’Iran e alla fede ufficiale del Paese. Poche settimane fa, il Consiglio ha inoltre dichiarato che avrebbe preso in considerazione solo candidati tra i 40 e i 75 anni d’età, senza precedenti penali e con un’esperienza di almeno 4 anni di rilevante leadership dirigenziale. La lista dei candidati viene revisionata dall’Agenzia per il Monitoraggio delle Elezioni (EMA), sotto il controllo diretto del Consiglio dei Guardiani che gode del potere della “supervisione approvativa”. Le elezioni vengono vinte con una maggioranza assoluta e, qualora questa non venga raggiunta da nessuno dei candidati, è prevista la possibilità di un ballottaggio tra i due sfidanti con più voti il venerdì successivo alle elezioni. È interessante notare che il Consiglio non annuncia pubblicamente le ragioni dell’esclusione, ma afferma di spiegarle privatamente ai singoli candidati. In più, la partecipazione delle donne non è esclusa a priori, ma nella pratica, in più di quarant’anni di presidenziali, nessuna candidata è stata mai preselezionata dal Consiglio dei Guardiani. Una volta vinte le elezioni, il neo Presidente eletto deve ricevere l’appoggio e la fiducia del Parlamento e potrà poi espletare il suo potere esecutivo. Il Presidente risponde direttamente alla Guida Suprema e al Parlamento, e di quest’ultimo deve approvare le decisioni o gli atti referendari. Inoltre, è incaricato della nomina dei propri ministri, che non possono cambiare fino a fine legislatura. In più, nomina anche una parte dei membri del Consiglio per il Discernimento, un’assemblea amministrativa a supporto della Guida Suprema. Presiede il Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale e sovrintende numerosi uffici governativi e organizzazioni. Dunque, il Presidente è la figura più nota e visibile del panorama politico iraniano, sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, il suo potere è spesso giudicato fittizio, in quanto direttamente o indirettamente influenzato dalla Guida Suprema, che è estremamente influente sulla nomina di funzionari governativi e ha l’ultima parola sulle decisioni di politica estera, sul nucleare e sulle scelte militari e di sicurezza nazionale. [1] Cfr. P. Abdolmohammadi e G. Cama, L’Iran contemporaneo. Le sfide interne e internazionali di un paese strategico, Milano, Mondadori Università, 2015, pp. 44-62. Si consiglia la lettura di quest’opera per approfondimenti. |
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