statuto
Art. 1 È costituito il Centro Studi Internazionali, associazione senza scopo di lucro. L’Associazione ha il fine di promuovere lo studio, l'analisi, la ricerca e lo sviluppo su temi politici, economici e sociali internazionali.
L’Associazione ha la sede in Napoli. Sue sezioni sono stabilite nelle principali città italiane.
Art. 2 Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione si propone:
a) di promuovere e pubblicare studi sui problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale per sviluppare ricerche, analisi e proposte sulle relazioni internazionali, sociali, economiche e sul commercio internazionale;
b) di provvedere, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività sia pubbliche che private che si manifestino nelle altre Nazioni riguardi ai problemi politici, sociali ed economici, nonché di far conoscere all’estero il più largamente possibile i contributi del pensiero italiano in materia;
c) di organizzare convegni, corsi, seminari, conferenze e pubbliche discussioni in modo da promuovere e perfezionare la preparazione dei vari ambienti interessati;
d) di costituire un centro di documentazione, una banca dati e una biblioteca inerente le relazioni internazionali, la geopolitica, l’economia e il commercio internazionale e i suoi operatori;
e) di curare, anche con l’assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, sia in Italia che all’estero, la ricerca scientifica e l’approfondimento della conoscenza nel campo delle relazioni internazionali e del commercio internazionale da parte di studiosi e giovani italiani e stranieri;
f) di prestare agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di studio e di documentazione;
g) di collaborare con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali sia pubbliche che private aventi fini analoghi e di partecipare a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.
Art. 3 I soci di distinguono in fondatori, ordinari ed aderenti.
I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che pertanto cooperano fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi.
Soci ordinari sono coloro che per competenza e attività sono in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell’associazione. La nomina dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea generale.
L’Assemblea, inoltre, potrà nominare soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.
Possono far parte dell’Associazione come aderenti tutti coloro la cui domanda, controfirmata da due soci, sia accolta dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Possono altresì aderire all’Associazione associazioni, società ed enti, col consenso del Consiglio direttivo.
Art. 4 Gli organi centrali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 L’Assemblea è formata dai soci fondatori ed ordinari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori.
È ammesso il voto per corrispondenza o per delega. Nessun socio potrà tuttavia avere più di cinque deleghe.
Art. 6 Il Consiglio direttivo è composto di un presidente e da uno a tre vicepresidenti, un segretario generale, un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo sovraintende all’attività dell’Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il raggiungimento dei suoi fini. Esso riferisce all’Assemblea generale sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti.
Art. 7 Alle Sezioni dell’Associazione è preposto un Consiglio della Sezione. La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali dell’Associazione sono disciplinati da un apposito Regolamento delle Sezioni.
Art. 8 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente.
Art. 9 Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente ed il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone all’Assemblea generale che lo discute e lo vota.
Art. 10 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote dei soci e degli aderenti;
b) dai redditi patrimoniali;
c) dai contributi, lasciti e donazioni;
d) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività.
Art. 11 La quota annuale dei soci è stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno e ratificata dall’Assemblea. La quota annua per i soci aderenti, siano essi persone fisiche, associazioni, società o enti, è stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 12 Il Consiglio direttivo compila il Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto ed il Regolamento delle Sezioni.
Art. 13 Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea generale, presente almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti, nonché con l’approvazione dei due terzi dei soci fondatori su proposta del Consiglio direttivo.
L’Associazione ha la sede in Napoli. Sue sezioni sono stabilite nelle principali città italiane.
Art. 2 Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione si propone:
a) di promuovere e pubblicare studi sui problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale per sviluppare ricerche, analisi e proposte sulle relazioni internazionali, sociali, economiche e sul commercio internazionale;
b) di provvedere, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività sia pubbliche che private che si manifestino nelle altre Nazioni riguardi ai problemi politici, sociali ed economici, nonché di far conoscere all’estero il più largamente possibile i contributi del pensiero italiano in materia;
c) di organizzare convegni, corsi, seminari, conferenze e pubbliche discussioni in modo da promuovere e perfezionare la preparazione dei vari ambienti interessati;
d) di costituire un centro di documentazione, una banca dati e una biblioteca inerente le relazioni internazionali, la geopolitica, l’economia e il commercio internazionale e i suoi operatori;
e) di curare, anche con l’assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, sia in Italia che all’estero, la ricerca scientifica e l’approfondimento della conoscenza nel campo delle relazioni internazionali e del commercio internazionale da parte di studiosi e giovani italiani e stranieri;
f) di prestare agli organi competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di studio e di documentazione;
g) di collaborare con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali sia pubbliche che private aventi fini analoghi e di partecipare a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.
Art. 3 I soci di distinguono in fondatori, ordinari ed aderenti.
I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che pertanto cooperano fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi.
Soci ordinari sono coloro che per competenza e attività sono in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell’associazione. La nomina dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea generale.
L’Assemblea, inoltre, potrà nominare soci onorari su proposta del Consiglio direttivo.
Possono far parte dell’Associazione come aderenti tutti coloro la cui domanda, controfirmata da due soci, sia accolta dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Possono altresì aderire all’Associazione associazioni, società ed enti, col consenso del Consiglio direttivo.
Art. 4 Gli organi centrali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 L’Assemblea è formata dai soci fondatori ed ordinari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori.
È ammesso il voto per corrispondenza o per delega. Nessun socio potrà tuttavia avere più di cinque deleghe.
Art. 6 Il Consiglio direttivo è composto di un presidente e da uno a tre vicepresidenti, un segretario generale, un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo sovraintende all’attività dell’Associazione e provvede a tutto quanto occorra per il raggiungimento dei suoi fini. Esso riferisce all’Assemblea generale sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti.
Art. 7 Alle Sezioni dell’Associazione è preposto un Consiglio della Sezione. La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali dell’Associazione sono disciplinati da un apposito Regolamento delle Sezioni.
Art. 8 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente.
Art. 9 Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente ed il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone all’Assemblea generale che lo discute e lo vota.
Art. 10 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote dei soci e degli aderenti;
b) dai redditi patrimoniali;
c) dai contributi, lasciti e donazioni;
d) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività.
Art. 11 La quota annuale dei soci è stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno e ratificata dall’Assemblea. La quota annua per i soci aderenti, siano essi persone fisiche, associazioni, società o enti, è stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 12 Il Consiglio direttivo compila il Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto ed il Regolamento delle Sezioni.
Art. 13 Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea generale, presente almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti, nonché con l’approvazione dei due terzi dei soci fondatori su proposta del Consiglio direttivo.
Nota: il presente Statuto può contenere parti modificate rispetto all'atto registrato in data 1 luglio 1992 e non ancora formalmente ratificate.